LE SCIENZE FORENSI – Il Consulente di Parte –
Le scienze forensi si occupano di applicare tecniche e metodologie scientifiche alle tradizionali investigazioni di carattere giudiziario, in relazione all’accertamento di un reato o ad un comportamento sociale.
La balistica forense è una branca della scienza forense che comprende le indagini rivolte alla ricostruzione degli accadimenti relativi ad un delitto in cui sia stato fatto uso di un’arma da fuoco, finalizzata alla definizione delle responsabilità ed alla comminazione della pena.
E’ cronaca di tutti i giorni che il giudice e le parti del processo, per vicende giudiziarie legate a gravi e complessi episodi delittuosi, hanno la necessità di affidare la ricostruzione probatoria dei “fatti reato” e dei “luoghi dove sono stati commessi” a persone particolarmente esperte nelle varie branche del sapere scientifico – investigativo.
La verità è perseguita mediante l’impiego di metodologie sempre più raffinate e con l’impiego di strumenti la cui scientificità sembra essere pacifica.
Questo purtroppo non sempre accade, in quanto, in assenza di una normativa giuridica che preveda:
– un controllo di qualità circa il sapere dell’operatore o del professionista;
– il rispetto di protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale;
– il tipo di attrezzatura da impiegare;
si vengono a creare sempre più spesso falsi risultati, dove il Giudice ha estrema difficoltà nell’accettare o rigettare le ipotesi ricostruttive della dinamica dell’evento.
L’esperto nel campo tecnico-scientifico è in grado di distinguere e valutare gli elementi oggettivi riconducibili al “fatto reato”, diverse dalle tracce fuorvianti e non pertinenti dovute all’inquinamento delle prove (molto spesso causato inconsapevolmente dagli stessi operatori in fase di sopralluogo). E’ il professionista che sa connettere tra loro gli elementi utili raccolti e valutarli correttamente al fine di non invalidare il quadro probatorio, traducendo così le tematiche scientifiche nel linguaggio comune di tutti i soggetti del processo.
E’ in questo contesto che emerge l’importanza del ruolo e dell’opera del consulente di parte a garanzia anche della difesa dell’imputato.
Egli deve supervisionare le attività tecnico-scientifiche compiute dai professionisti incaricati dal Pubblico Ministero, controllando che siano state svolte nel pieno rispetto dei protocolli previsti dalla comunità scientifica internazionale per la formazione della prova, che costituisce l’essenza del rito accusatorio.
Di qui la necessità, anche per la difesa dell’imputato, di avvalersi di professionisti competenti, dotati di alte qualità specialistiche che consentano di fornire un maggiore contributo alla comprensione delle questioni tecniche, capaci di trovare quegli elementi di prova utili al dibattimento.
L’attività degli esperti nei più diversi settori della scienza e della tecnica costituisce oramai uno strumento imprescindibile per la ricerca della verità dei fatti. Questa deve essere sempre orientata al rispetto del rigore e della logicità per evitare di attribuire valore di prova a dati incongrui e/o viziati da errori, che finirebbero per condurre a una “sentenza tecnica” capace di incidere sulla libertà di persone innocenti.
Per risolvere le varie problematiche legate all’evento criminoso è necessario:
– compiere sopralluoghi;
– ricostruire la dinamica dei fatti;
– effettuare esami autoptici;
e tutte quelle indagini scientifiche e tecniche, in relazione al campo in cui si andrà ad operare, affinché al processo emergano il più possibile quegli elementi utili e necessari per emettere una “giusta sentenza”.
Di seguito andiamo ad indicare le tre branche principali sulle quali si basano le scienze forensi:
- CRIMINALISTICA: risponde alla domanda su “come“ o “dove” è stato commesso un delitto, occupandosi della ricerca, della raccolta, della catalogazione delle tracce e di tutti gli altri elementi utili rinvenuti sulla scena dell’evento, che saranno analizzati in seguito in un contesto tecnico-scientifico. La premessa per un buon risultato è che qualsiasi tipo di accertamento, svolto sulla scena del crimine e sui materiali repertati, sia compiuto da specialisti in possesso di qualità professionali certificate. Queste discipline sono state sempre più rilevanti nella “fase processuale” e spesso la specializzazione dei tecnici è risultata fondamentale per condannare un colpevole, ma soprattutto per scagionare un innocente. E’ in quest’ottica che in ogni vicenda giudiziaria, soprattutto in quelle più complesse, il Giudice e le Parti hanno la necessità di affidare la ricostruzione probatoria dei fatti inerenti il reato al sapere dello specialista.
- INVESTIGAZIONE: risponde alla domanda su “chi” ha commesso il fatto. E’ un’attività che viene svolta in via primaria dalle Forze di Polizia, compiendo tutte quelle attività volte a far luce sui fatti delittuosi. Tuttavia non bisogna escludere a priori che possa compierle anche la “Difesa”. Queste attività investigative devono essere condotte da esperti, avvalendosi all’occorrenza anche di investigatori privati e/o consulenti tecnici capaci di acquisire quegli elementi probatori rilevanti da presentare nel dibattimento (momento di formazione della prova) con la stessa valenza e dignità delle prove presentate dall’accusa. Dopo anni di lavoro dobbiamo segnalare che giorno dopo giorno, sebbene a piccoli passi, si riesce ad apprezzare il cammino verso questa “parità di posizione” nel dibattimento tra l’accusa e la difesa. Quest’ultima in passato pareva assopita in una posizione subordinata rispetto all’accusa che: conduceva l’indagine, raccoglieva le prove e, diciamolo sommessamente, forse condizionava anche il verdetto del giudice. Le investigazioni scientifiche sono quindi divenute uno strumento imprescindibile per l’accertamento di fatti che richiedono, per la loro intrinseca natura, il ricorso a nozioni che non appartengono alla comune conoscenza dell’uomo medio.
- CRIMINOLOGIA: scienza che studia gli autori dei reati, le vittime, i vari tipi di condotta criminale, le forme possibili di controllo, di prevenzione e la percezione della gravità del reato che assume esclusivamente un aspetto sociale. I reati vengono così collocati in ordine di gravità, mediante un’intensità differenziata nella previsione della pena. Il compito prioritario della criminologia, rispetto al diritto penale, è quello di ricordare ai giuristi che “il reo va sempre perseguito per quello che fa, non per quello che è“.
Preso atto che nel corso del procedimento penale è necessario l’apporto di conoscenze tecnico-scientifiche da parte di esperti in una determinata materia, è importante individuare attraverso quale percorso vi sia l’ammissibilità e quindi l’ingresso della prova scientifica nel processo penale, in conformità a quanto previsto dalla branche principali delle scienze forensi.
Il nuovo modello processuale prevede una pluralità di strumenti di cui avvalersi per acquisire un contributo conoscitivo di matrice scientifica. Accanto alla perizia (mezzo di prova disposto dal giudice o a richiesta di una delle parti) si trova anche la consulenza tecnica che le Parti possono affidare a un esperto, soprattutto nell’eventualità in cui il giudice non abbia nominato un perito.
Tra le innovazioni introdotte dalla legge 397/2000, sui poteri riconosciuti al Difensore dell’Imputato, e dall’art. 327 bis c.p.p vi è la possibilità, per quest’ultimo, di svolgere indagini difensive mediante esperti quando per eseguirle siano necessarie specifiche competenze – sempre in conformità alle scienze forensi.
Alla base del processo penale di tipo accusatorio vi è l’idea che il sapere scientifico non debba essere concepito a esclusivo vantaggio del giudice, bensì dal contraddittorio tra le parti (metodo cardine di formazione della prova in dibattimento e di controllo sulla concreta rilevanza della stessa ai fini della decisione del giudice).
Si pone in evidenza come un utile recepimento della prova scientifica nel procedimento penale non possa aversi da chi è chiamato a riferire su fatti e circostanze, senza che quest’ultimo non sia adeguatamente “competente nella materia”, dal momento che queste informazioni potranno assumere rilevanza nei provvedimenti interlocutori o nel giudizio finale. Anche la semplice e mera descrizione di oggetti e delle modifiche subite dagli stessi nel corso dell’evento in esame va inquadrata in tale contesto.
L’inammissibilità di una decisione fondata su errori, suggestioni e prove raccolte in modo superficiale richiede un vaglio e una selezione critica delle metodiche utilizzate nel procedimento stesso di acquisizione. Ancor prima, la valutazione a priori della professionalità di esperti deve evitare che le loro attività (definite consulenze tecniche) possano concorrere a fuorviare il giudice e farlo pervenire a conclusioni che in altro modo avrebbero potuto essere diverse.
La consapevolezza che la prova tecnica si forma in dibattimento e che il consulente appaia sempre più come “un esperto in possesso di specifiche conoscenze”, richiede uno spostamento dell’interesse sulla persona, la quale nell’esprimere le proprie valutazioni al giudice e alle Parti, non può formulare in nessuna maniera ipotesi che per quanto suggestive, siano prive di attendibilità, o utilizzare altresì strumenti caratterizzati da un ampio margine di errore.
Appare quindi indispensabile nel comune interesse dell’accertamento della verità un dialogo critico e una condivisione di linguaggi e conoscenze tra le diverse figure processuali, al fine di garantire l’intervento di esperti imparziali che non siano spinti all’incarico dalla volontà di far emergere la tesi più favorevole alle parti che assistono.
I film e gli sceneggiati televisivi che giornalmente ci vengono proposti, soprattutto di matrice statunitense aventi per trama fatti delittuosi o investigativi, ci mostrano un mondo irreale dove la ricerca delle prove è qualcosa di facilmente raggiungibile, a volte addirittura in pochi minuti; tutto questo purtroppo è ben lontano dalla realtà di ogni giorno, illudendo così i cittadini sull’efficienza degli esperti sia dell’accusa che della difesa, e dove ogni laboratorio investigativo-scientifico è dotato di attrezzature all’avanguardia collegate con chissà quali banche dati.
Noi operatori del settore, che quotidianamente ci misuriamo con la realtà, sappiamo molto bene che un buon risultato non può che essere il frutto di sacrifici, di tempo, di studi ma soprattutto di esperienze sul campo.
Concludendo, dopo trent’anni di attività nel campo scientifico–investigativo svolta per conto dell’Accusa mi auguro di poter migliorare la mia esperienza sulla scena del crimine sviluppando, in qualità di libero professionista, quel supporto tecnico da abbinare all’attività della difesa legale già posta in essere dall’Avvocato difensore dell’imputato, attuando quelle attività tecnico-scientifiche-investigative rappresentate dalle consulenze di parte, ossia atti che entrano nel dibattimento per anticipare, per quanto possibile, il cammino verso il “GIUSTO PROCESSO”.